Art. 13
Adozione iniziale di piani di miglioramento delle prestazioni
In vigore dal 3 mag 2013
Adozione iniziale di piani di miglioramento delle prestazioni
Su proposta delle autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri adottano piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali vincolanti e li trasmettono alla Commissione al più tardi sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento.
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