Art. 10
Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
In vigore dal 3 mag 2013
Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
1. La Commissione adotta obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, in conformità alla procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, tenendo conto dei contributi pertinenti del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza e dopo aver consultato le parti interessate, di cui all’ del suddetto regolamento, altre organizzazioni pertinenti e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) per quanto riguarda gli aspetti della prestazione connessi alla sicurezza.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 3, gli obiettivi a livello dell’Unione vengono proposti dalla Commissione al più tardi quindici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento e vengono adottati al più tardi dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento.
3. La fissazione di obiettivi a livello dell’Unione per l’indicatore essenziale di prestazione di cui al punto 4.1, lettera b), della parte 1 dell’allegato I comincerà a partire dal terzo anno del secondo periodo di riferimento, in funzione di una decisione della Commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.
4. Assieme all’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, la Commissione definisce la(e) soglia(e) di allarme oltre la(e) quale(i) possono essere attivati i dispositivi di allarme di cui all’.
5. La Commissione motiva ogni obiettivo prestazionale a livello dell’Unione con una descrizione dei presupposti e motivazioni alla base della fissazione di tali obiettivi, come l’utilizzo di contributi provenienti dal gestore della rete, dalle autorità di vigilanza nazionali e di altri dati fattuali, le previsioni di traffico, la composizione dei gruppi di fornitori di servizi di navigazione aerea o i blocchi funzionali di spazio aereo aventi un ambiente economico e operativo simile.
Storico versioni
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