Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 3 mag 2013
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per migliorare le prestazioni complessive dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete per il traffico aereo generale all’interno delle regioni europea (EUR) e dell’Africa (AFI) dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) dove gli Stati membri sono responsabili della prestazione di servizi di navigazione aerea per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo. 2.   Ai fini della fissazione di obiettivi e del controllo delle prestazioni, il presente regolamento si applica ai servizi di navigazione aerea forniti da: a) i fornitori di servizi di traffico aereo designati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004; b) i fornitori di servizi meteorologici, se designati ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004; c) il gestore della rete istituito ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione. Esso si applica inoltre, ai fini della fissazione di obiettivi e del monitoraggio delle prestazioni sulla base del rapporto costi-efficienza, alle autorità o ai soggetti che sostengono costi ammissibili da recuperare tramite le tariffe di utenza, come precisato all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai servizi di navigazione aerea presso i terminali forniti in alcuni o in tutti gli aeroporti con meno di 70 000 movimenti di trasporto aereo IFR all’anno. Essi ne informano debitamente la Commissione. 4.   Se nessuno degli aeroporti di uno Stato membro raggiunge la soglia di 70 000 movimenti di trasporto aereo IFR all’anno, il presente regolamento si applica come minimo all’aeroporto che registra il numero più alto di movimenti di trasporto aereo IFR. 5.   La fissazione di obiettivi sotto il profilo del rapporto costi-efficienza si applica ai costi stabiliti all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004. 6.   Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento: a) nello spazio aereo sotto la loro responsabilità nell’ambito di altre regioni ICAO, a condizione che ne informino la Commissione e gli altri Stati membri e fermi restando i diritti e i doveri degli Stati membri a norma della convenzione di Chicago sulla aviazione civile internazionale del 1944 (la convenzione di Chicago); b) ai fornitori di servizi di navigazione aerea autorizzati a fornire servizi di navigazione aerea senza certificato, in conformità all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004. 7.   Ferme restando le norme sulla protezione delle informazioni di cui alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e dei suoi regolamenti di attuazione, regolamento (CE) n. 1321/2007 (11) della Commissione e regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (12), le norme relative alla trasmissione di dati di cui al capo V si applicano alle autorità nazionali, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai gestori aeroportuali, ai coordinatori aeroportuali e ai vettori aerei.
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