Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 mag 2013
1.   Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 2 A, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (in prosieguo «l’accordo»), si applicano ai prodotti elencati nell’allegato, parte A, del presente regolamento. 2.   Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 5, dell’accordo si applicano ai prodotti elencati nell’allegato, parte B, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:404:oj#art-1