Art. 5
Misure transitorie
In vigore dal 2 mag 2013
Misure transitorie
Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 23 novembre 2013 in conformità alle norme applicabili prima del 23 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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