Art. 5 · Misure transitorie

Art. 5

Misure transitorie

In vigore dal 2 mag 2013
Misure transitorie Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 23 novembre 2013 in conformità alle norme applicabili prima del 23 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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