Art. 9

Art. 9

In vigore dal 2 mag 2013
1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano tramite nei o tramite i siti web di cui all’allegato II. 2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale cambiamento successivo.
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