Art. 3
In vigore dal 2 mag 2013
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.
2. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate all’allegato I a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature elencate all’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I divieti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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