Art. 1
In vigore dal 2 mag 2013
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "importazione": l’introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori ai quali si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), essa comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime di esonero condizionale e l’immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
2) "esportazione": l’uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altro territorio cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 essa comprende l’uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l’uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il transito;
3) "esportatore": la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altro territorio cui si applica il trattato;
4) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale;
5) "territorio dell'Unione": i territori cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
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