Art. 99
Sospensione delle procedure
In vigore dal 2 mag 2013
Sospensione delle procedure
1. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell’Unione, se tale registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati.
2. L’amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l’avvio o l’accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell’Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo.
3. L’amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In caso affermativo la Commissione ordina all’amministratore centrale di ripristinare tali procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l’amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova richiesta.
Storico versioni
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