Art. 99 · Sospensione delle procedure

Art. 99

Sospensione delle procedure

In vigore dal 2 mag 2013
Sospensione delle procedure 1.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell’Unione, se tale registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati. 2.   L’amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l’avvio o l’accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell’Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo. 3.   L’amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In caso affermativo la Commissione ordina all’amministratore centrale di ripristinare tali procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l’amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-99