Art. 96
Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza
In vigore dal 2 mag 2013
Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza
1. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL o a loro parti, qualora vi sia un ragionevole dubbio di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL o esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL che minaccia l’integrità del sistema, compresi gli strumenti di back-up di cui all’.
2. In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore nazionale che rileva la violazione o il rischio informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del registro dell’Unione. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori nazionali.
3. Se un amministratore nazionale rileva una situazione che richiede la sospensione di tutti gli accessi ai conti da esso gestiti a norma del presente regolamento, informa della sospensione, quanto più tempestivamente possibile, l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. L’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori nazionali.
4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende la durata prevedibile della sospensione ed è chiaramente visibile nell’area pubblica del sito web dell’EUTL.
Storico versioni
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