Art. 92
Assistenza
In vigore dal 2 mag 2013
Assistenza
1. Gli amministratori nazionali, attraverso punti di assistenza (helpdesk) nazionali, forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti e ai rappresentanti dei conti, da essi amministrati, nel registro dell’Unione.
2. L’amministratore centrale, attraverso un punto di assistenza centrale, fornisce supporto agli amministratori nazionali nel loro compito di garantire l’assistenza in conformità del paragrafo 1.
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