Art. 87 · Trasferimenti non superiori al 3 % dei crediti ammissibili

Art. 87

Trasferimenti non superiori al 3 % dei crediti ammissibili

In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimenti non superiori al 3 % dei crediti ammissibili L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca la totalità o una parte dei crediti ammissibili dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se: a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione; b) la quantità trasferita supera il massimale fissato per lo Stato membro pari al 3 % di cui all’, paragrafo 6, della decisione n. 406/2009/CE, al netto della somma dei crediti internazionali, delle tCER o delle lCER detenuti nel conto di adempimento ESD al momento della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell’ del presente regolamento; oppure c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.
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