Art. 86
Trasferimento dopo il calcolo del saldo del conto EDS di adempimento
In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento dopo il calcolo del saldo del conto EDS di adempimento
L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:
a)
la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell’;
b)
il quantitativo trasferito è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell’; oppure
c)
lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.
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