Art. 84 · Riporto dei crediti ammissibili inutilizzati

Art. 84

Riporto dei crediti ammissibili inutilizzati

In vigore dal 2 mag 2013
Riporto dei crediti ammissibili inutilizzati L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca la totalità o parti dei crediti ammissibili inutilizzati dal conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se avviato prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione.
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