Art. 82
Differimento delle AEA (carry forward)
In vigore dal 2 mag 2013
Differimento delle AEA (carry forward)
L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA nel conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento prelevandole dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo all’anno successivo del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:
a)
la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD oppure dopo sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione. oppure
b)
il quantitativo trasferito è superiore al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali dell’anno successivo determinata a norma dell’, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE, oppure a una percentuale maggiore se la Commissione ha autorizzato un differimento maggiore a norma dell’, paragrafo 3, secondo comma, della medesima decisione.
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