Art. 81 · Utilizzo di crediti internazionali, tCER e lCER

Art. 81

Utilizzo di crediti internazionali, tCER e lCER

In vigore dal 2 mag 2013
Utilizzo di crediti internazionali, tCER e lCER L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca i crediti internazionali, le tCER o le lCER nel conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se: a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD oppure dopo che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione, oppure b) non sono rispettate le condizioni di cui all’ della decisione n. 406/2009/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-81