Art. 80
Applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione n. 406/2009/CE
In vigore dal 2 mag 2013
Applicazione dell’, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione n. 406/2009/CE
1. Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato in conformità dell’ è negativo, l’amministratore centrale si accerta che il registro dell’Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESD di uno Stato membro di un determinato anno al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo all’anno successivo, il quantitativo in eccesso di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicata per il fattore di abbattimento di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE.
2. L’amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESD relativi agli altri anni compresi nel periodo di adempimento dello Stato membro in questione.
3. L’amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESD facendolo passare da “bloccato” ad “aperto” per tutti gli altri anni del periodo di adempimento, a partire dall’anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell’ indica l’esistenza di adempimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:389:oj#art-80