Art. 78
Calcolo del saldo del conto EDS di adempimento
In vigore dal 2 mag 2013
Calcolo del saldo del conto EDS di adempimento
1. L’amministratore centrale, quando inserisce i dati utili sulle emissioni di gas ad effetto serra in conformità dell’, si accerta che il registro dell’Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESD in questione, sottraendo la quantità totale di emissioni di gas ad effetto serra espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente in detto conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto.
2. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione mostri il saldo di ciascun conto di adempimento ESD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:389:oj#art-78