Art. 77
Inserimento dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra
In vigore dal 2 mag 2013
Inserimento dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra
1. Non appena sono disponibili i dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l’amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESD il quantitativo totale delle emissioni di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ogni Stato membro per l’anno di adempimento in questione.
2. L’amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno.
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