Art. 76 · Trasferimento delle AEA in ogni conto di adempimento ESD

Art. 76

Trasferimento delle AEA in ogni conto di adempimento ESD

In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento delle AEA in ogni conto di adempimento ESD All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale trasferisce, dal conto totale unionale AEA al pertinente conto di adempimento ESD, un quantitativo di AEA pari alla quota di emissioni annuali per ciascuno Stato membro e per ogni anno, determinata dalle decisioni adottate a norma degli , paragrafo 2, e dall’ della decisione n. 406/2009/CE.
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