Art. 75
Unità assegnate per le emissioni annuali
In vigore dal 2 mag 2013
Unità assegnate per le emissioni annuali
Le AEA valgono unicamente ai fini degli obblighi cui gli Stati membri devono adempiere per limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma dell’ della decisione n. 406/2009/CE e sono trasferibili solo alle condizioni di cui all’, paragrafi 3, 4 e 5, della medesima decisione.
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