Art. 66
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di scambio
In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di scambio
Su richiesta del titolare del conto di scambio, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione effettui un trasferimento di quote o di unità di Kyoto in un conto di deposito o di scambio contenuto nel registro dell’Unione, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza.
Storico versioni
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