Art. 63
Modifiche delle tabelle d’asta
In vigore dal 2 mag 2013
Modifiche delle tabelle d’asta
1. La piattaforma d’asta comunica immediatamente alla Commissione tutte le modifiche necessarie da apportare alla tabella d’asta.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta riveduta nell’EUTL se ritiene che questa sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
3. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d’asta se constata che la piattaforma d’asta non ha comunicato una modifica della tabella d’asta, benché necessaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:389:oj#art-63