Art. 57
Resa delle quote del trasporto aereo
In vigore dal 2 mag 2013
Resa delle quote del trasporto aereo
Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a titolo dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote nei conti di deposito di operatore aereo per un determinato anno in conformità dell’ del presente regolamento, l’amministratore centrale esegue gli eventuali trasferimenti richiesti dagli eventuali provvedimenti adottati a norma dell’articolo 25 bis della suddetta direttiva.
Storico versioni
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