Art. 56
Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito
In vigore dal 2 mag 2013
Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito
1. L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l’operatore aereo può ricevere un’assegnazione per detto anno.
2. Dal 1o febbraio 2013 l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito aperto o bloccato dell’operatore aereo, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
3. Se il conto di deposito di un operatore aereo allo stato “escluso” non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato “aperto”.
Storico versioni
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