Art. 55
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
In vigore dal 2 mag 2013
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
1. L’amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo nell’EUTL nel caso in cui:
a)
un operatore aereo abbia cessato tutte le attività che rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
b)
un operatore aereo sia stato scisso in due o più operatori aerei;
c)
due o più operatori aerei siano stati fusi in un unico operatore aereo.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riguardanti i seguenti aspetti:
a)
assegnazioni provenienti dalla riserva speciale a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE;
b)
modifiche apportate in seguito all’adozione di misure a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE;
c)
ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.
3. La Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo contenuta nell’EUTL se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, della suddetta direttiva nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
4. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica di cui al paragrafo 1, lettera c), è avviata dall’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell’assegnazione di un altro operatore aereo. Prima di apportare la modifica occorre ottenere l’autorizzazione dell’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l’assegnazione dell’operatore aereo oggetto della fusione.
Storico versioni
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