Art. 54
Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
In vigore dal 2 mag 2013
Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
1. Entro il 30 settembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo relativa al periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contengano le informazioni di cui all’allegato XI.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire nell’EUTL la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della suddetta direttiva. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riveduta.
Storico versioni
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