Art. 51 · Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione

Art. 51

Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione

In vigore dal 2 mag 2013
Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione 1.   Entro il 31 dicembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all’allegato X. 2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.
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