Art. 50
Soppressione delle quote del trasporto aereo
In vigore dal 2 mag 2013
Soppressione delle quote del trasporto aereo
L’amministratore generale garantisce che, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite nel conto delle soppressioni delle quote dell’Unione.
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