Art. 47
Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale
In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale
1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente al numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale stabilito dalla decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
2. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente all’aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.
3. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote assegnate alla riserva speciale.
4. In caso di assegnazione di quote prelevate dalla riserva speciale, a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo finale di quote per il trasporto aereo assegnate a titolo gratuito all’operatore aereo per l’intero periodo di scambio, inserito nell’EUTL ai sensi dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, è trasferito automaticamente dal conto unionale di riserva speciale al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.
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