Art. 39
Esecuzione dei trasferimenti
In vigore dal 2 mag 2013
Esecuzione dei trasferimenti
1. Prima di avviare l’operazione, il registro dell’Unione richiede una conferma fuori banda per tutte le operazioni di cui al presente capo che non sono avviate da una piattaforma di scambio esterna. Un’operazione può essere avviata solo se un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, a seconda del caso, un altro rappresentante del conto, di cui è richiesta l’approvazione a norma dell’, paragrafo 3, ha confermato l’operazione fuori banda.
2. Per tutti i trasferimenti di cui all’ e alla sezione 8 del presente capo, il trasferimento può essere avviato immediatamente se è confermato fra le ore 10 e le ore 16 (ora dell’Europa centrale), da lunedì a venerdì compreso, ad eccezione dei giorni festivi legali negli Stati membri che decidono di sospendere il termine a titolo del paragrafo 3.
Un trasferimento confermato in qualsiasi altro momento è avviato lo stesso giorno, da lunedì a venerdì, ad eccezione dei giorni festivi legali di cui al primo comma, alle ore 10 (ora dell’Europa centrale), se confermato prima delle ore 10 (ora dell’Europa centrale), oppure il giorno successivo, dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi legali di cui al primo comma, alle ore 10 (ora dell’Europa centrale)se confermato dopo le ore 16 (ora dell’Europa centrale).
3. Per tutti i trasferimenti di quote e di unità di Kyoto di cui agli e per tutti i trasferimenti di cui all’ verso conti che non figurano nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto di scambio, si applica una differita di 26 ore fra l’avvio e la comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai sensi dell’. Questo termine è sospeso tra le ore 0 e le ore 24 (ora dell’Europa centrale) di sabato e domenica. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di sospenderlo anche tra le ore 0 e le ore 24 (ora dell’Europa centrale) dei giorni festivi legali di un determinato anno, purché tale decisione sia pubblicata entro il 1o dicembre dell’anno precedente.
4. Se il rappresentante di un conto sospetta che il trasferimento sia stato avviato in modo fraudolento, può chiedere all’amministratore nazionale oppure, a seconda del caso, all’amministratore centrale, almeno due ore prima del termine di cui al paragrafo 3, di annullare il trasferimento per conto del rappresentante del conto stesso, prima che si comunichi l’avvenuto trasferimento. Il titolare del conto notifica, subito dopo detta richiesta, la frode sospetta all’autorità competente per l’applicazione della legge nazionale. Tale notifica è trasmessa all’amministratore nazionale o all’amministratore centrale entro sette giorni.
5. All’avvio del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione che indica la proposta di avvio del trasferimento.
Storico versioni
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