Art. 36
Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate
In vigore dal 2 mag 2013
Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate
1. Se, al 1o aprile di ogni anno, nel registro dell’Unione non sono state iscritte le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo per l’anno precedente, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione ponga il corrispondente conto di deposito di gestore o conto di deposito di operatore aereo in stato “bloccato”.
2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti di un impianto o di un operatore aereo per l’anno interessato sono state iscritte nel registro dell’Unione, l’amministratore centrale provvede affinché quest’ultimo modifichi lo stato del conto convertendolo in “aperto”.
Storico versioni
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