Art. 35 · Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo

Art. 35

Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo

In vigore dal 2 mag 2013
Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo 1.   Ogniqualvolta il diritto nazionale lo richieda, ciascun gestore e operatore aereo sceglie un verificatore tra quelli registrati presso l’amministratore nazionale che ne amministra il conto. Se un gestore o un operatore aereo è anche verificatore, non può scegliere se stesso come verificatore. 2.   L’amministratore nazionale, l’autorità competente o, su decisione dell’autorità competente, il titolare del conto o il verificatore inserisce i dati annui sulle emissioni per l’anno precedente entro il 31 marzo. 3.   I dati annui sulle emissioni sono presentati nel formato prescritto dall’allegato IX. 4.   Il verificatore o l’autorità competente approva le emissioni annuali verificate previo esito positivo del controllo, a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, della relazione del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o della relazione dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente. 5.   L’amministratore nazionale o l’autorità competente indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che sia il verificatore ad indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale. 6.   L’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con gli della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell’Unione i dati sulle emissioni verificate corrette o stimate per l’impianto o l’operatore aereo interessato per un determinato anno. 7.   Se al 1o maggio di ogni anno nel registro dell’Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l’eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell’Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base agli della direttiva 2003/87/CE.
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