Art. 34 · Sospensione dell’accesso ai conti

Art. 34

Sospensione dell’accesso ai conti

In vigore dal 2 mag 2013
Sospensione dell’accesso ai conti 1.   Un amministratore può sospendere l’accesso di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare a qualsiasi conto del registro o alle procedure alle quali il rappresentante autorizzato avrebbe accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia: (a) tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere; (b) ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente e una password errati; oppure (c) tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l’integrità o la riservatezza del registro dell’Unione o dell’EUTL, o dei dati ivi elaborati e conservati. 2.   L’amministratore può sospendere l’accesso di tutti i rappresentanti autorizzati o dei rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto quando sussiste una delle seguenti condizioni: a) il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica; b) il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri; c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto; d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini fissati dall’amministratore nazionale o dall’amministratore centrale; e) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto né fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto; f) il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto; g) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’amministratore nazionale; h) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell’amministratore del conto. 3.   L’amministratore può sospendere l’accesso a tutti i rappresentanti autorizzati o ai rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto e la possibilità di avviare procedure da tale conto: a) per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo. 4.   L’amministratore nazionale può sospendere l’accesso a un conto se ritiene che l’apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’ oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l’apertura del conto. 5.   L’amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che le ha dato origine. 6.   Entro trenta giorni di calendario, il titolare del conto può contestare la sospensione dell’accesso di cui ai paragrafi 1 e 3, presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. 7.   L’autorità competente o la Commissione può anche ordinare a un amministratore nazionale o all’amministratore centrale di procedere a una sospensione basandosi su uno dei motivi previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4. 8.   Un’autorità dello Stato membro dell’amministratore competente per l’applicazione della legge nazionale può altresì richiedere all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale. 9.   In caso di sospensione dell’accesso a un conto di piattaforma di scambio esterna, l’amministratore sospende anche l’abilitazione all’accesso ai conti degli utilizzatori attraverso la piattaforma di scambio esterna a norma dell’, paragrafo 4. In caso si sospenda l’accesso dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari di un conto di piattaforma di scambio esterna, l’amministratore sospende anche l’accesso attraverso la piattaforma di scambio esterna da parte dei rappresentanti abilitati da un titolare di conto a norma dell’, paragrafo 4. 10.   Quando il titolare di un conto di deposito di gestore o di un conto di deposito di operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista per la restituzione di cui all’, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l’amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da esso indicato.
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