Art. 31
Chiusura del conto di adempimento ESD
In vigore dal 2 mag 2013
Chiusura del conto di adempimento ESD
1. L’amministratore centrale chiude un conto di adempimento ESD non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto in questione, ai sensi dell’, e non oltre il 21 dicembre, nonché previa notifica all’operatore interessato.
2. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca nel pertinente conto PK dei ritiri tutti i crediti internazionali, le tCER e le lCER utilizzati a norma dell’.
3. Se il trasferimento diretto verso il pertinente conto PK dei ritiri è vietato dalle norme sulle operazioni applicabili al catalogo internazionale delle operazioni (ITL) istituite nell’ambito del protocollo di Kyoto, i crediti internazionali, le tCER e le lCER utilizzati per l’adempimento vengono trasferiti inizialmente in un conto di deposito creato appositamente dall’amministratore nazionale.
4. Alla chiusura del conto di adempimento ESD, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca le AEA restanti in tale conto verso il conto delle soppressioni ESD.
Storico versioni
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