Art. 26
Elenco dei conti di fiducia
In vigore dal 2 mag 2013
Elenco dei conti di fiducia
1. I conti per la consegna d’asta, i conti di deposito e i conti di scambio possono disporre di un elenco di conti di fiducia nel registro dell’Unione.
2. I conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell’elenco dei conti di fiducia.
3. La modifica dell’elenco dei conti di fiducia è effettuata mediante la procedura di cui all’ per i trasferimenti indicati al titolo II, capo II, sezione 6. La modifica è confermata da un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, qualora non ne sia stato nominato alcuno, da un altro rappresentante autorizzato. Il termine indicato nell’, paragrafo 3, non si applica per la soppressione dei conti dall’elenco dei conti di fiducia; per tutte le altre modifiche apportate all’elenco dei conti di fiducia il termine è di sette giorni.
Storico versioni
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