Art. 23 · Rappresentanti autorizzati

Art. 23

Rappresentanti autorizzati

In vigore dal 2 mag 2013
Rappresentanti autorizzati 1.   Ogni conto, fatta eccezione del conto del verificatore, ha almeno due rappresentanti autorizzati. Per ogni conto di verificatore vi è almeno un rappresentante autorizzato. I rappresentanti autorizzati avviano le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto. 2.   Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui al paragrafo 1, i conti possono altresì avere rappresentanti autorizzati ad accedere al conto “in sola visione”. 3.   I conti possono avere uno o più rappresentanti autorizzati supplementari. Per avviare un’operazione è necessaria l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare, oltre a quella di un rappresentante autorizzato, tranne nei seguenti casi: (a) trasferimenti verso un conto che figura nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto contenuti nel registro dell’Unione; (b) operazioni avviate da piattaforme di scambio esterne, i cui conti sono stati aperti a norma dell’; e (c) scambio di quote ai sensi dell’, restituzione delle quote ai sensi dell’, soppressione di quote ai sensi dell’ e cancellazione di unità di Kyoto ai sensi dell’, qualora non sia stato nominato alcun rappresentante autorizzato supplementare. L’avvio dell’operazione è in tal caso confermato da un altro rappresentante del conto. 4.   I titolari del conto possono abilitare l’accesso ai loro conti attraverso una piattaforma di scambio esterna. Detti titolari di conto nominano in veste di rappresentante autorizzato una persona già rappresentante autorizzato di un conto di piattaforma di scambio esterna. 5.   Nel caso in cui un rappresentante autorizzato non possa accedere al registro dell’Unione per motivi tecnici o altri, l’amministratore nazionale può, su richiesta, avviare le operazioni per conto del rappresentante autorizzato, a condizione che l’amministratore nazionale autorizzi tali richieste e che l’accesso non sia stato sospeso a norma del presente regolamento. 6.   Le specifiche tecniche per lo scambio dei dati possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari per ciascun tipo di conto. 7.   I rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari sono persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari di ogni singolo conto sono persone diverse, ma una stessa persona può fungere da rappresentante autorizzato o da rappresentante autorizzato supplementare per più di un conto. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati di un conto abbia residenza permanente nello Stato membro, tranne per i conti di verificatore.
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