Art. 21 · Apertura del conto di verificatore nel registro dell’Unione

Art. 21

Apertura del conto di verificatore nel registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto di verificatore nel registro dell’Unione 1.   La domanda di apertura di un conto di verificatore nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, comprensive di quelle indicate negli allegati III e V. 2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’, l’amministratore nazionale apre il conto di verificatore nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’.
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