Art. 21
Apertura del conto di verificatore nel registro dell’Unione
In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto di verificatore nel registro dell’Unione
1. La domanda di apertura di un conto di verificatore nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, comprensive di quelle indicate negli allegati III e V.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’, l’amministratore nazionale apre il conto di verificatore nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’.
Storico versioni
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