Art. 20 · Apertura del conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione

Art. 20

Apertura del conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione 1.   Le piattaforme di scambio esterne possono presentare domanda per l’apertura di un conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell’allegato IV ed elementi comprovanti che la piattaforma di scambio esterna garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento e dimostra di possedere dispositivi di sicurezza che assicurano un livello di sicurezza almeno pari a quelli necessari per l’approvazione di un rappresentante supplementare del conto di cui all’, paragrafo 3. 2.   Gli amministratori nazionali garantiscono che le piattaforme di scambio esterne tengano conto dei requisiti tecnici e di sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’. 3.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’, l’amministratore nazionale apre il conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione oppure informa l’amministratore centrale o il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’. L’amministratore nazionale interessato notifica tempestivamente l’apertura di tale conto alla Commissione. 4.   Per avviare un’operazione non è richiesta l’approvazione da parte di un rappresentante autorizzato supplementare in conformità dell’, paragrafo 3, se ad avviarla è una piattaforma di scambio esterna.
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