Art. 19 · Apertura del conto nazionale di deposito nel registro dell’Unione

Art. 19

Apertura del conto nazionale di deposito nel registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto nazionale di deposito nel registro dell’Unione L’autorità competente dello Stato membro ordina all’amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell’Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all’allegato III.
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