Art. 15 · Apertura del conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione

Art. 15

Apertura del conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione 1.   Un responsabile del collocamento, un sistema di compensazione o di regolamento, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1031/2010, oppure una piattaforma d’asta designata a norma degli o 30 del medesimo regolamento, possono presentare a un amministratore nazionale una domanda per l’apertura di un conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione. La persona che presenta la domanda per l’apertura di un conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all’allegato IV. 2.   Entro venti giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre il conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto, a norma dell’.
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