Art. 13
Apertura dei conti amministrati da un amministratore centrale
In vigore dal 2 mag 2013
Apertura dei conti amministrati da un amministratore centrale
1. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all’allegato III, l’amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell’Unione, i conti PK unionali, il conto unionale totale delle AEA, il conto delle soppressioni ESD e un conto di adempimento ESD per ciascuno Stato membro e ciascun anno del periodo di adempimento.
2. L’amministratore nazionale designato ai sensi dell’, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESD, a meno che lo Stato membro interessato nomini un altro soggetto.
3. Ogni Stato membro fornisce all’amministratore centrale le informazioni di cui alla tabella VIII-I dell’allegato VIII riguardo a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante supplementare dei conti di adempimento ESD.
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