Art. 115
Entrata in vigore delle limitazioni all’uso
In vigore dal 2 mag 2013
Entrata in vigore delle limitazioni all’uso
L’amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali l’elenco dei conti dell’ETS che detengono crediti internazionali che non possono essere utilizzati a norma delle misure adottate in conformità dell’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE a decorrere dalla data stabilita dalle misure medesime. In base all’elenco, l’amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.
Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale.
Storico versioni
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