Art. 114
Ulteriore uso dei conti
In vigore dal 2 mag 2013
Ulteriore uso dei conti
I conti di cui al titolo I, capo III, del presente regolamento, aperti o usati ai sensi del regolamento (UE) n. 920/2010, restano attivi ai fini del presente regolamento.
I conti delle piattaforme di scambio aperti a norma del regolamento (UE) n. 920/2010 restano attivi come conti di piattaforme di scambio esterne ai fini del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:389:oj#art-114