Art. 114 · Ulteriore uso dei conti

Art. 114

Ulteriore uso dei conti

In vigore dal 2 mag 2013
Ulteriore uso dei conti I conti di cui al titolo I, capo III, del presente regolamento, aperti o usati ai sensi del regolamento (UE) n. 920/2010, restano attivi ai fini del presente regolamento. I conti delle piattaforme di scambio aperti a norma del regolamento (UE) n. 920/2010 restano attivi come conti di piattaforme di scambio esterne ai fini del presente regolamento.
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