Art. 111 · Oneri

Art. 111

Oneri

In vigore dal 2 mag 2013
Oneri 1.   L’amministratore centrale non può imporre oneri ai titolari dei conti iscritti nel registro dell’Unione. 2.   Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano. 3.   Gli amministratori nazionali comunicano all’amministratore centrale gli oneri applicati e lo informano delle eventuali modifiche apportate a tali oneri entro dieci giorni lavorativi. L’amministratore centrale pubblica gli oneri in un sito web pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-111