Art. 107
Trattamento delle informazioni e dei dati personali
In vigore dal 2 mag 2013
Trattamento delle informazioni e dei dati personali
1. L’amministratore centrale e gli Stati membri si assicurano che il registro dell’Unione, l’EUTL e gli altri registri PK conservino e trattino le informazioni riguardanti i conti, i titolari dei conti e i rappresentanti dei conti di cui alla tabella III-I dell’allegato III, alle tabelle VI-I e VI-II dell’allegato VI, alla tabella VII-I dell’allegato VII e alla tabella VIII-I dell’allegato VIII.
2. Nessuna delle categorie particolari di dati di cui all’ della direttiva 95/46/CE e all’ del regolamento (CE) n. 45/2001 è conservata nel registro dell’Unione, nell’EUTL o negli altri registri PK.
3. L’amministratore centrale e gli Stati membri si accertano che siano trasferiti nell’ITL solo i dati personali relativi alle operazioni di trasferimento di unità Kyoto.
Storico versioni
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