Art. 105 · Specifiche tecniche per lo scambio dei dati

Art. 105

Specifiche tecniche per lo scambio dei dati

In vigore dal 2 mag 2013
Specifiche tecniche per lo scambio dei dati 1.   La Commissione rende accessibile agli amministratori nazionali le specifiche tecniche per lo scambio dei dati fra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici, i codici di risposta e le norme relative alla registrazione dei dati, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l’avvio dello scambio di dati. 2.   Le suddette specifiche sono stilate in consultazione con il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici e sono conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati fra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.
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