Art. 101 · Rilevazione di difformità

Art. 101

Rilevazione di difformità

In vigore dal 2 mag 2013
Rilevazione di difformità 1.   Per le procedure completate attraverso il collegamento diretto tra il registro dell’Unione e l’EUTL di cui all’, paragrafo 3, l’amministratore centrale provvede a che l’EUTL interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi il registro dell’Unione e l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l’interruzione della procedura. 2.   Per le procedure completate attraverso l’ITL di cui all’, paragrafo 1, l’ITL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’, paragrafo 2, l’ITL medesimo o l’EUTL rileva una difformità. Se l’ITL interrompe un’operazione, l’amministratore centrale si assicura che anche l’EUTL l’interrompa. L’ITL informa gli amministratori dei registri interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Se tra i registri interessati vi è il registro dell’Unione, l’amministratore centrale provvede a che quest’ultimo informi anche l’amministratore dei conti del registro dell’Unione interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l’interruzione della procedura.
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