Art. 100 · Controllo automatico delle procedure

Art. 100

Controllo automatico delle procedure

In vigore dal 2 mag 2013
Controllo automatico delle procedure 1.   Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali informatici di messaggeria elettronica che garantiscono la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione di una procedura da parte del registro dell’Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti in materia di procedure stabiliti dal presente regolamento. 2.   L’amministratore centrale provvede a che L’EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’, al fine di individuare, nella procedura proposta, irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dalla decisione n. 406/2009/CE e dal presente regolamento.
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