Art. 10 · Stato dei conti

Art. 10

Stato dei conti

In vigore dal 2 mag 2013
Stato dei conti 1.   I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: aperto, bloccato, escluso o chiuso. 2.   Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto bloccato, ad esclusione di quelle indicate agli . 3.   Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità. 4.   In caso di esclusione di un impianto dal sistema unionale ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale converte allo stato “escluso” il corrispondente conto di deposito di gestore per tutta la durata dell’esclusione. 5.   L’amministratore nazionale, non appena è informato dall’autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nel sistema unionale in conformità dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, converte allo stato “escluso” il corrispondente conto di deposito di operatore aereo, previa notifica all’operatore interessato, fino a quando l’autorità competente gli comunica che i voli dell’operatore aereo sono di nuovo inclusi nel sistema unionale. 6.   Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto chiuso, fatte salve quelle di cui agli e quelle agli , che corrispondono al periodo in cui il conto non era stato convertito allo stato “escluso”.
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